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statuto

STATUTO

STRADA SOCIALE A.P.S.



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “STRADA SOCIALE A.P.S.”, con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

L’associazione potrà istituire sedi operative in Italia con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata.



ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

L’associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, dell’uguaglianza e della non discriminazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali, ambientali e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori di attività di interesse generale:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni;

-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

-agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;



L’associazione persegue le seguenti finalità:

-la promozione sociale, culturale e civile delle persone e del territorio;

-il contatto e l’aggregazione  sociale, in particolare le relazioni di prossimità fra residenti, la solidarietà sociale e le iniziative di aiuto reciproco;

-il contrasto all’isolamento sociale non desiderato;

-il senso civico, la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita sociale e  culturale della comunità;

-la promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, la sensibilizzazione ai temi ambientali e la diffusione della coscienza ecologica; 

-contribuire   alla   limitazione   degli   impatti   negativi sull'ambiente e  sulle  risorse  naturali  mediante  azioni  volte  a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

-contribuire  ad  attività   di   ricerca,   informazione   e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulla produzione di rifiuti e sull’educazione alimentare,  con  particolare  riferimento  alle giovani generazioni;

-la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili, equo solidali, la diffusione del prodotto locale;

la divulgazione delle pratiche salutari, filosofiche, e dei corretti stili di vita per il mantenimento del benessere fisico e psichico;

-il miglioramento della qualità della vita delle persone;

-la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale insieme alla promozione del turismo sostenibile di interesse sociale, naturale e culturale;

-lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme;

-la formazione e l’educazione ai media e alle tecnologie digitali per la riduzione del digital-divide;

-l'informazione sulle iniziative svolte dalle associazioni che operano nel "terzo settore", promuovendo i valori delle stesse;

-la tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale;

 

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: 

 

Attività in area sociale:

-Promuovere il contatto e l’aggregazione  sociale, in particolare le relazioni di prossimità fra residenti, valorizzando la funzione sociale e aggregante degli spazi pubblici, delle aree pedonalizzate, delle strade, delle piazze, degli spazi verdi, dei cortili, dei mercati, delle strutture civiche come le “case di quartiere”; creando occasioni di incontro, confronto, attività collettive, di socializzazione e di festa in cui le persone possano crescere nel condividere, cercando effetti di promozione sociale con la propria creatività.

Promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva facilitando l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni.

-Promuovere la solidarietà sociale, il miglioramento della qualità della vita delle persone, l’integrazione, l’incontro delle diverse fasce generazionali e delle diverse culture e tradizioni attraverso la condivisione di servizi, attività e saperi e lo scambio di esperienze.

-Promuovere e tutelare i  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonché i diritti dei consumatori e  degli  utenti  attraverso delle attività  di  interesse  generale, di promozione dell’integrazione, delle  pari  opportunità, della cittadinanza attiva  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco.

 

Attività nell’area di sostenibilità ambientale e benessere:

-Progettare e realizzare servizi ed eventi finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali, alla riduzione dei consumi e degli sprechi, alla promozione del riciclo e del riuso, del risparmio energetico, della diffusione delle fonti di energia rinnovabile; del consumo consapevole e dell’economia circolare; della mobilità sostenibile; della coscienza ecologica. 

-Ricercare e sostenere nuovi e più corretti stili di vita basati sul rispetto dell’uomo e della natura e sperimentare modelli economici e sociali ecosostenibili; organizzare attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dell’economia solidale e della sobrietà, del riuso e dell’autoproduzione, del consumo critico e della difesa ambientale.

-Organizzare attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione all'interno delle scuole su temi come energia, ecologia e rifiuti con specifici progetti rivolti sia agli allievi che agli insegnanti.

-Intervenire a sostegno della produzione e dello scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi dell’uomo e dell’ambiente e dal giusto prezzo; della produzione, del consumo e della diffusione di prodotti biologici, sani, naturali, ecocompatibili, equo solidali; della diffusione del prodotto locale e del sostegno dei piccoli produttori locali, possibilmente biologici e/o biodinamici, stabilendo con questi e le loro associazioni rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione e che favoriscano il contatto diretto tra produttori e consumatori. 

-Organizzare attività di sostegno e di informazione finalizzate alla riduzione della plastica monouso non compostabile e di composti chimici riconosciuti come fonte di inquinamento ambientale; incentivare l’utilizzo e la diffusione di punti di distribuzione pubblici di acqua, come le  “casette dell’acqua” o le semplici fontanelle in giardini, parchi e piazze, nonché i sistemi di distribuzione di prodotti sfusi, con lo scopo di ridurre l’utilizzo di contenitori in plastica monouso.  

-Organizzare attraverso l’acquisto collettivo “gruppi di acquisto solidale” per l’approvvigionamento di beni e servizi per gli associati e la distribuzione dei medesimi senza applicazione di alcun ricarico, e sperimentando anche nuovi strumenti per facilitarne l’accesso.

-Offrire assistenza e informazione nel campo dell’alimentazione naturale e biologica e nei settori ad essa collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.).

-Organizzare camminate e altre forme di spostamento lento (bicicletta, trasporti locali, ecc.) come strumento di incontro e conoscenza di persone, luoghi e culture; organizzare incontri guidati per il riconoscimento delle specie vegetali. 

-Realizzare attività di “welfare di comunità”; diffondere informazione e conoscenze sulle pratiche salutari, fisiche e filosofiche, di diversa origine e tradizione; organizzare attività di incontri e corsi sulle stesse.

 

Attività in area culturale e  promozione del territorio:

-Sostenere, progettare, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse pubblicazioni ed attività editoriali; divulgare le varie forme di produzione artistica e culturale cercando di realizzare un percorso partecipato e alternativo di diffusione culturale e di sviluppare gli aspetti formativi e pedagogici attraverso corsi, stage, momenti di incontro e di formazione o altri strumenti ritenuti idonei; istituire borse e assegni di studio e realizzare concorsi artistici e culturali; valorizzare l'artigianalità, tradizionale e innovativa, come elemento arricchente del tessuto urbano; organizzare mercatini delle opere di ingegno.

-Organizzare escursioni e visite guidate a musei, città, siti di interesse naturalistico, storico, archeologico, artigianale e industriale e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale; promuovere la scoperta attiva della bellezza e delle caratteristiche dei luoghi attraverso la pratica di forme espressive di semplice accesso e condivisione quali ad esempio la fotografia, il disegno, la lettura; promuovere la conoscenza dei reciproci territori attraverso lo scambio di ospitalità;  organizzare e realizzare segnaletica e cartellonistica escursionistica, didattica e turistica e pubblicazioni, prodotti multimediali e digitali per applicazioni turistiche; 

- Intervenire a tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e la gestione del paesaggio e delle sue trasformazioni attraverso azioni e progetti integrati di cura, manutenzione e fruizione sostenibile; promuovere la creazione e gestione di biblioteche e centri di documentazione anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche; realizzare  attività di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione di archivi e la raccolta di memorie personali degli abitanti riferite alla storia dei luoghi e alla loro trasformazione urbanistica, economica e sociale.

-Promuovere le manifestazioni dedicate alla cultura, le iniziative del Terzo Settore, le iniziative di inclusione sociale e comunitaria, la riqualificazione urbana, realizzando e diffondendo interviste e contenuti audio e/o video e/o  videografici che comunicano le stesse. Produrre e riprendere iniziative e programmi che hanno un interesse sociale e culturale diffondendone i contenuti attraverso dirette o registrazioni rese accessibili attraverso piattaforme web, social network, canali radiofonici e televisivi disponibili anche via web.

 

Altre attività:

-Fare attività di ricerca scientifica, tecnologica, industriale, ambientale, urbanistica, storica, archeologica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell’Associazione.

-Ottenere da parte di terzi a favore dei soci speciali facilitazioni sia per la prestazione di servizi, sia per l’acquisto di pubblicazioni, beni e servizi.

-Ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata alle precedenti e funzionale al raggiungimento degli scopi istituzionali consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti e deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, quali ad esempio:

somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; tali attività devono essere esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi e crowfunding, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività personale, volontaria e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. 


ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche  e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Le modalità di ammissione e della partecipazione alla vita associativa sono regolate secondo il principio di non discriminazione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo  una domanda scritta, compilando un modulo dell’Associazione,  che dovrà contenere: 

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

-l’impegno a partecipare alla vita associativa;

-l’accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati;

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere integrata dall’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 giorni all'interessato e annotata, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa,  a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consigliere delegato, si pronuncia il Consiglio Direttivo che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni dalla sua delibera, comunicarla all’interessato motivandone la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione; quest’ultimo entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, ovvero nel caso che l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

Tutti gli associati hanno sin dalla loro ammissione eguali diritti e obblighi. 

Gli associati hanno il diritto di: 

-partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

-eleggere i componenti degli organi associativi e di essere eletti negli stessi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

-votare le delibere assembleari;

-chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

-formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento i fini previsti dal presente statuto;

-essere informati sulle attività e le iniziative dell’associazione e di parteciparvi;

-prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità previste al successivo art. 18;

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della l’eventuale  quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.7, del presente Statuto.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l’obbligo di:

-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

-adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione;

-non compiere atti che danneggino l’interesse o l’immagine dell’Associazione;

-contribuire, nei limite delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari:

-sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

-essere in regola con il versamento della quota associativa;

Le quote e i contributi associativi  non sono in nessun caso restituibili e trasferibili e non sono rivalutabili.



ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte. 

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e contestualmente restituire la tessera sociale.  

Il recesso ha effetto immediato.

Il consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo. 

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare con voto segreto i seguenti provvedimenti disciplinari:

-richiamo scritto; 

-inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

-inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto l’addebito all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. 

L’interessato ha la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All’esito negativo del riesame o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, o in sua mancanza all’Assemblea dei soci, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’organo interessato dal ricorso dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.  All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. 

L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.3 del presente Statuto.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione. 



ART. 6

(Organi)

 

Sono organi dell’associazione:

Sono organi dell’Associazione:

1. l’Assemblea dei Soci; 

2. il Consiglio Direttivo; 

3. il Presidente; 

5. il Collegio dei Probiviri (ove eletto);

4. l’Organo di Controllo (ove previsto dalla Legge); 

 

ART. 7

(Assemblea)

 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e firmata, contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo; 

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno  1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’associazione. 

L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale che dovrà essere poi sottoscritto da segretario e Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea provveda a eleggere il proprio presidente.  L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche sociali o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30% dei presenti. 

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha i seguenti compiti: 

-determina i principi e le linee generali dell’attività dell’associazione;

-approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; 

-approva l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

-approva l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

-effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; 

-approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione; 

-determina il numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

-delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; 

-delibera sulla variazione della sede legale dell’Associazione;

-elegge l’Organo di Controllo, l’organo di revisione, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

-delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri; 

-delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci e contro i provvedimenti di diniego di adesione, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;

-delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

-delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

-delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo Statuto, per la trasformazione, scioglimento, fusione o scissione dell’Associazione, occorre convocare una Assemblea straordinaria. 

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione dell’assemblea straordinaria non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole di almeno 9/10 (nove decimi) dei soci aventi diritto. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati, sin dal momento della loro iscrizione all’albo,  sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della  quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. 

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. 

 

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, in questo caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. 

La convocazione è fatta mediante avviso, da spedirsi anche tramite messaggio di posta elettronica, il quale deve essere inviato ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo telefono in modo che i membri del Consiglio ne siano informati almeno 1 giorno prima.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante l’uso di mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. 

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del verbalizzante a ciò appositamente nominato, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione. 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. 

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

-dare esecuzione alle delibere assembleari;

-formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-predisporre e redigere il Bilancio di esercizio o rendiconto e l’eventuale Bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; 

-deliberare collegialmente, o tramite delega a un proprio Consigliere, in merito all’adesione di un nuovo socio;

-curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci; 

-deliberare l’esclusione e le azioni disciplinari nei confronti degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio; 

-redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

-decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

-decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti ;

-ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

-curare la tenuta dei libri sociali e dei registri dell’Associazione; 

-deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

-stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; 

-adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;  

-curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

-deliberare sull’eventuale devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore ;

-nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione;

-vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;

-adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura del lavori assembleari, può nominare o eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri: 

-il Presidente;

-un Vicepresidente (Vicario del Presidente); 

-il Tesoriere; 

-il Segretario, 

-i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro. 

Se il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri il ruolo di Segretario può essere rivestito dal Tesoriere o dal Vicepresidente o in alternativa il ruolo di Tesoriere può essere rivestito dal Vicepresidente.

La carica di Consigliere si perde per: 

-dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

-revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;

-sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.8, del presente Statuto;

-perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.



ART. 9

(Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

-convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; 

-convocare l’Assemblea dei Soci;

-stipulare e sottoscrivere gli atti e contratti compiuti dall'Associazione;

-aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere. 

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. 

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. 



ART. 10

(Segretario)

 

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 11

(Tesoriere)

 

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l’approvazione - in Assemblea dei Soci. 

 

ART. 12

(Collegio dei probiviri)

 

E’ rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. 

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 3, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 5 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. 

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.



ART. 13

(Organo di controllo)

 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall’Assemblea per sua libera decisione o al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. 

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro ed in alternativa alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea. 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

I membri dell’organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. I membri dell’Organo di Controllo possono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c.. 

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.



ART. 14

(Patrimonio)

 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 16. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.



ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 



ART. 16

(Risorse economiche)

 

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.  



ART. 17

(Bilancio di esercizio)

 

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

L’Associazione redige il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.  

L’Assemblea ordinaria si riunisce per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 

I documenti del bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ai limiti previsti dalla legge, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. 

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



ART. 18

(Libri e registri)

 

L’associazione deve tenere le seguenti scritture:

-libro degli associati;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

-Il libro dei volontari;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei Probiviri, qualora questo sia stato nominato.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R o p.e.c con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante le date e gli orari indicati dall'Associazione. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.



ART. 19

(Volontari)

 

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. 

Alle persone che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le persone che per loro libera scelta prestano la propria attività in maniera non occasionale in favore dell’Associazione a titolo esclusivamente gratuito e volontario, senza alcun vincolo di subordinazione, con il solo scopo di permettere all’ente il raggiungimento delle sue finalità sociali, devono sottoscrivere una apposita dichiarazione che ne riconosce la qualità di volontario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L’associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, che prestano la loro attività in maniera non occasionale e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci che provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale,o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. 



ART. 21

(Rinvio)

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



ART. 22

(Norme transitorie)

 

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea. 

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

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